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domenica, giugno 18, 2006

Referendum

Nelle prime ore del mattino del 17 Giugno 2006 mi sono ritrovato impegnato in una discussione in merito al modo in cui ci viene presentato il referendum del 25 e 26 Giugno. La forma in cui ci si spiega di votare è puramente politica, sintetizzata al meglio dal "pastrocchio" di alcuni o dal "il si è il nuovo, vota si" di altri. La discussione di quelle ore verteva sul modo in cui ci si presenta quello su cui votiamo. Sono critico sia nei confronti di chi si pronuncia a favore del si che di chi si pronuncia a favore del no. Non mi si dice nella pratica ciò che cambia, se non nel sintetico "la nuova modifica butta tutto a gambe all'aria. E' tutto negativo" oppure nel "la nuova modifica risolverà tutti i nostri problemi, diventeremo il paese più efficiente del mondo". Nessuno si premura di spiegarmi sulla base di cosa ritiene sia vero ciò che afferma, non un riferimento preciso. Solo riferimenti abbozzati, battutine per sembrare splendidi e simpatici e cose del genere. La cosa "bella" è che se non si sta attenti si rischia di cadere vittime di un ottimo esempio di arte oratoria. Così scambiamo un giudizio personale per una spiegazione. Il valore dei giudizi personali è da tenere in conto, ma a patto che si articoli in un minimo di spiegazione. A chi mi dice che questa è la realtà dell'Italia, che se le cose stanno così è perchè comunque siamo un paese giovane (fatto innegabile) e che quindi non ha ancora un forte senso dello stato (su questo non sono daccordo. Ritengo che più che altro il nostro sia un popolo fortemente deluso dallo stato per colpe di entrambi i soggetti), a chi ritiene ciò voglio comunque dire che è nostro compito far sì che questo paese maturi da un punto di vista istituzionale e dal modo in cui le istituzioni stesse vengono percepite. Così ho pensato che scrivere un post su questo blog potesse essere un modo per agire in questo senso. Il riferimento che uso in questo post è accessibile cliccando sul titolo del post o anche qui. Per quanto riguarda la vecchia costituzione si può consultare qui. Nel seguito proverò (da profano) a mettere a confronto gli articoli della vecchia costituzione con le modifiche introdotte dalla nuova.


Si inizia dal Titolo I della Parte II. Detta così non significa un granchè, no? La Parte II ha un nome. Si chiama "PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA" e il titolo primo ha anch'esso un nome. Si chiama "TITOLO I Il Parlamento". Il TITOLO I ha 2 sezioni. La prima è la "SEZIONE I. Le Camere".


La prima modifica riguarda il primo comma dell'articolo 55. La versione vecchia è "Il parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della repubblica". La nuova costituzione lo riscrive così: "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica". Qui è cambiato il nome del Senato. Ora si chiama Senato federale. Nel seguito userò la convenzione di mettere prima la vecchia versione e poi la nuova.

Art.56: "La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"
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La nuova versione dice: "La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati e' composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di eta'. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".
In parole povere 518 deputati di cui 18 eletti all'estero anzichè 630 di cui 12 eletti all'estero. Si può essere eletti alla camera a 21 anni anzichè a 25. Questa è la modifica meglio pubblicizzata insieme alla prossima.


Art.57: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"
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Il nuovo art.57: "Il Senato federale della Repubblica e' eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il Senato federale della Repubblica e' composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica e' disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. Partecipano all'attivita' del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalita' previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di citta' metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".
Cercando di sintetizzare questa modifica sembra essere strutturata in due parti. La prima concerne il numero dei Senatori, che passa da 315 a 252. Il numero minimo di senatori per regione passa da 7 a 6. Per Molise e Valle d'Aosta non ci sono modifiche (se non nel mome anche in lingua francese dato a questa regione). La seconda parte riguarda le modalità con cui vengono eletti i senatori. Quest'articolo, in un certo senso, rappresenta una definizione di quel Senato federale anticipato nel primo articolo di questo titolo. C'è inoltre una specializzazione della legge per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige/ Sudtirol. Viene esplicitata anche la partecipazione senza diritto di voto e in base alle modalità previste dal regolamento del Senato federale, di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. Il Senato subisce quindi una modifica che definirei forte già in questo articolo.


Art.58: "I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno"
. Questo articolo sintetico si trasforma in un articolo più prolisso:"Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di eta' e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni".
La nuova costituzione pone in risalto il requisito per un Senatore di aver già avuto esperienza politica, ponendo ultimi fra gli elegibili i semplici cittadini che risiedono in una Regione. Da notare che vista la struttura federale del Senato, i requisiti sono strettamente legati all'appartenenza alla Regione (anche se tutto sommato basta che alla data di indizione delle elezioni si sia residenti in una regione per poter essere eletti come Senatore in quella regione).


Per ora mi fermo qui (ragioni di tempo). Conto di andare avanti nei prossimi post. Tuttavia, i riferimenti per farvi un'idea li avete. Non è molta roba da leggere tutto sommato e, anche se la leggete distrattamente, almeno l'avrete letta. Credo che sia il minimo da fare se avete intenzione di andare a votare.


A presto!

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